Condizioni generali di vendita
(in vigore dal 4 Ottobre 2023)
1. Ambito di applicazione
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (“CGV”) stabiliscono le condizioni a cui la società STAUFF s.r.l., con sede legale in Via Como 9, I-23846 Garbagnate Monastero, C.F. e P.IVA 12917010154, iscritta al Registro delle Imprese di Lecco, REA 319238, capitale sociale di Euro 90,000,00 i.v., (“STAUFF ITALIA)” vende prodotti (“Prodotti”) ai suoi clienti imprenditori (“Clienti” o “Partner Contrattuali”) tramite scambio di corrispondenza, anche via e-mail. La vendita in oggetto e quindi l’applicazione delle presenti CGV è riservata alle persone, fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che rivestono la qualità di imprenditore.
1.2 Le presenti CGV disciplinano nella sua interezza i rapporti commerciali tra STAUFF ITALIA e il Partner Contrattuale, ivi compresi, gli ordini, le forniture, le consegne, i preventivi, le offerte, e i contratti di vendita dei Prodotti (di seguito denominati anche “Merci”), indipendentemente dal fatto che essi siano prodotti da STAUFF ITALIA o acquistate da fornitori terzi.
1.3 Le presenti CGV si applicano anche a tutti i futuri rapporti commerciali, ivi compresi forniture, consegne, offerte e preventivi, anche nel caso in cui non siano state nuovamente concordate separatamente.
1.4 Ai rapporti con i Clienti si applicano esclusivamente le presenti CGV. Condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o aggiuntive del Partner Contrattuale diventano parte integrante del contratto tra STAUFF ITALIA e il Cliente solo a condizione che STAUFF ITALIA le abbia espressamente approvate. Questa condizione di espressa approvazione da parte di STAUFF ITALIA trova applicazione anche nel caso in cui STAUFF ITALIA effettui senza riserve la consegna al Partner Contrattuale, pur essendo a conoscenza delle sue condizioni generali di contratto.
1.5 Il contratto tra STAUFF ITALIA e il Partner Contrattuale, intendendosi per tale le presenti CGV e la conferma d’ordine trasmessa al Cliente da STAUFF ITALIA (“Contratto”), obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o gli usi, a meno che trattandosi di disposizioni derogabili, esse non siano espressamente escluse o modificate dalle presenti CGV.
1.6 Le dichiarazioni e le comunicazioni legalmente rilevanti che il Partner Contrattuale intenda o debba indirizzare a STAUFF ITALIA dopo la conclusione del Contratto (ad es. fissazione di scadenze, denunce di vizi, dichiarazioni di recesso o di diminuzione) devono rivestire la forma scritta, a pena di nullità.
1.7 Le presenti CGV sono permanentemente messe a disposizione dei Clienti tramite l’apposito link presente nel Footer della sezione del sito www.stauff.com rivolta all’Italia e, se del caso, messe a disposizione del Cliente unitamente alla conferma d’ordine. Conseguentemente l’invio dell’ordine o l’accettazione di un preventivo o di un’offerta da parte del Cliente, compresa la mancata contestazione della conferma d’ordine, costituiscono accettazione integrale delle stesse.
1.8 STAUFF ITALIA si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, le presenti CGV. La nuova versione delle CGV sarà messa a disposizione del Cliente con le modalità indicate all’articolo 1.7 che precede e sarà in vigore a partire dalla pubblicazione nella sezione dedicata all’Italia del sito www.stauff.com, al link di cui medesimo articolo. Le CGV applicabili sono quelle in vigore al momento dell’invio dell’ordine o, a seconda dei casi, al momento dell’accettazione di un preventivo o di un’offerta, compresa la mancata contestazione della conferma d’ordine. Conseguentemente l’invio di un ordine o l’accettazione di un’offerta o di un preventivo da parte del Cliente, compresa la mancata contestazione della conferma d’ordine, dopo la pubblicazione o la messa a disposizione della nuova versione delle CGV costituiscono accettazione integrale della stessa. La modifica delle CGV facenti parte di un Contratto già concluso è disciplinata nell’art. 2.6 che segue.
2. Offerte - Conclusione del contratto
2.1 Le offerte e i preventivi di STAUFF ITALIA sono soggetti a modifiche, anche senza preavviso, e non sono vincolanti, a meno che non siano espressamente contrassegnati come tali ovvero indichino uno specifico termine di accettazione. Ciò vale anche nel caso in cui STAUFF ITALIA abbia fornito al Partner Contrattuale documentazione tecnica (es. disegni, progetti, valutazioni, calcoli, riferimenti alle norme DIN) e altre descrizioni del Prodotto o documenti - anche in forma elettronica.
2.2 In relazione alle caratteristiche e alle condizioni della Merce fa fede solo la descrizione del Prodotto contenuta nella conferma d’ordine. Commenti pubblici, messaggi promozionali o pubblicitari da parte di STAUFF ITALIA o del produttore non costituiscono dichiarazioni vincolanti sulla qualità della Merce, fatta salva l’applicazione della disciplina in materia di pratiche commerciali scorrette, nel caso in cui il Partner Contrattuale sia una microimpresa, così come definita dall’art. 18, I comma, lett. d-bis, del Codice del Consumo italiano.
2.3 STAUFF ITALIA ha un termine di 14 giorni dal ricevimento dell’ordine del Cliente per inviare la conferma d’ordine contenente la descrizione vincolante della Merce e le condizioni specifiche applicabili alla vendita della medesima (“Conferma d’ordine”). Il Contratto è concluso trascorse 24 ore dal ricevimento da parte del Cliente della Conferma d’Ordine senza che STAUFF ITALIA riceva contestazioni o proposte di modifica rispetto a quanto indicato nella stessa. Le contestazioni e le proposte di modifica in oggetto devono essere inviate allo stesso indirizzo e-mail da cui è stata inviata la Conferma d’Ordine.
2.4 Nel caso in cui STAUFF ITALIA abbia concluso operazioni di copertura con i suoi fornitori, il Contratto è sospensivamente condizionato alla consegna puntuale e priva di difetti da parte dei fornitori di STAUFF ITALIA. Nel caso in cui sia applicabile, questa condizione sarà specificamente indicata nella Conferma d’Ordine. STAUFF ITALIA, inoltre, informerà immediatamente il Partner Contrattuale nel caso di mancato avveramento della condizione e cioè nel caso di mancata consegna o di consegna con difetti da parte dei suoi fornitori.
2.5 Il rapporto giuridico tra STAUFF ITALIA e il Partner Contrattuale è disciplinato esclusivamente dal Contratto concluso per iscritto, comprensivo delle presenti CGV che riflettono pienamente tutti gli accordi tra STAUFF ITALIA e il Cliente, sostituendo ogni altro eventuale accordo o dichiarazione precedenti, sia scritti che verbali, a condizione che dal Contratto non risulti espressamente che essi hanno o continuano ad avere valore vincolante tra le parti.
2.6 Le integrazioni e le modifiche al Contratto, comprese quelle alle presenti CGV, richiedono la forma scritta, a pena di nullità. Nel caso di modifiche o integrazioni alle presenti CGV dopo la conclusione del Contratto, STAUFF ITALIA invierà per e-mail al Cliente la nuova versione delle stesse. L’invio di un nuovo ordine o l’accettazione di una nuova offerta o di un nuovo preventivo nell’ambito del Contratto da parte del Cliente dopo la ricezione della nuova versione delle CGV varrà come piena accettazione della stessa. Si segnala che ad eccezione degli amministratori delegati e dei rappresentanti autorizzati, i dipendenti di STAUFF ITALIA non sono autorizzati a stipulare accordi verbali che si discostino dalle presenti CGV e/o dal Contratto.
2.7 Indicazioni di dettaglio da parte di STAUFF ITALIA sull'oggetto della fornitura, ad esempio pesi, dimensioni, valori di utilizzo attuali, capacità di carico, tolleranze e altri dati tecnici così come le rappresentazioni delle stesse, ad esempio in disegni e altre illustrazioni, devono intendersi rilevanti per approssimazione, a meno che l’utilizzo dell’oggetto della fornitura per lo scopo dedotto nel Contratto presupponga una conformità esatta. I suddetti dettagli non sono caratteristiche di qualità garantite, a meno che non sia fornita una garanzia espressamente e per iscritto, ma sono descrizioni o identificazioni della fornitura di STAUFF ITALIA. Il Cliente riconosce e accetta quindi che, salvo diversa indicazione risultante dal Contratto, la vendita della Merce avviene senza garanzia per la mancanza di qualità promesse ed essenziali.
2.8 Gli scostamenti che sono consueti nel commercio e gli scostamenti dovuti a disposizioni di legge o a miglioramenti tecnici sono ammessi nella misura in cui non compromettono l'utilizzabilità dell’oggetto della fornitura per lo scopo dedotto nel Contratto. STAUFF ITALIA si riserva inoltre il diritto di apportare modifiche al colore, al design e/o al peso, purché siano ragionevoli per il Partner Contrattuale.
2.9 STAUFF ITALIA si riserva la proprietà o il diritto d’autore su tutti i preventivi di spesa e le offerte presentate nonché su disegni, illustrazioni, calcoli, opuscoli, strumenti e altri documenti o ausili messi a disposizione del Partner Contrattuale. Senza l’esplicito consenso di STAUFF ITALIA, il Partner Contrattuale non può mettere a disposizione di terzi questi elementi, in quanto tali o il loro contenuto, né divulgarli o utilizzarli o riprodurli direttamente o tramite terzi. Su richiesta di STAUFF ITALIA, il Partner Contrattuale dovrà restituire a STAUFF ITALIA integralmente tali oggetti, distruggere le copie eventualmente realizzate degli stessi e cancellare le informazioni su tali oggetti memorizzate elettronicamente.
2.10 La fornitura di campioni è sempre a pagamento. I campioni servono unicamente a indicare in modo approssimativo la qualità e non costituiscono garanzia sulla stessa.
2.11 È escluso il diritto di recesso ad nutum del Cliente.
2.12 Gli strumenti e le attrezzature, nella misura in cui non sono forniti dai Partner Contrattuali, sono e rimangono di proprietà di STAUFF ITALIA. Salvo diversi accordi, ciò vale anche se il Partner Contrattuale partecipa ai costi degli strumenti o se questi sono a suo carico nell’ambito di un prezzo a costo pieno.
3. Compenso - Condizioni di pagamento - Compensazione
3.1 I prezzi si applicano alla fornitura così come dettagliata nelle Conferme d'Ordine. Prestazioni aggiuntive o speciali saranno addebitate separatamente. I prezzi si intendono franco fabbrica in euro e non comprendono l'imballaggio e l'IVA. Le spedizioni per l'esportazione non comprendono i dazi doganali, le tasse e altri oneri pubblici.
3.2 Nel caso in cui il Contratto preveda il trasporto delle Merci, il Cliente dovrà sostenere le spese di trasporto franco fabbrica e i costi dell’assicurazione di trasporto richiesta dal Cliente, se applicabile.
3.3 Se non diversamente concordato, il nostro partner contrattuale è tenuto a effettuare il pagamento entro 14 giorni dalla fatturazione.
3.4 Il Cliente rinuncia alla compensazione legale di cui all’art. 1243 c.c. e riconosce di avere diritto alla compensazione solo nel caso in cui il credito da lui vantato nei confronti di STAUFF ITALIA sia stato accertato da sentenza passata in giudicato ovvero nel caso in cui sia liquido, esigibile, omogeneo e non contestato. Il diritto di ritenzione spetta al Cliente nella misura consentita dalla legge.
3.5 Ferma restando l’applicazione delle norme in materia di procedure concorsuali e di fallimento nonché l’applicazione dell’art. 1186 c.c. in materia di decadenza dal beneficio del termine, il Cliente, in deroga a quanto previsto dall’art. 1461 c.c., riconosce e accetta che, nel caso in cui dopo la conclusione del Contratto, le sue condizioni patrimoniali divengano tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, STAUFF ITALIA si riserva la facoltà di: (i) sospendere l’esecuzione della prestazione dalla stessa dovuta, fissare un nuovo termine per l’adempimento e risolvere il Contratto, nel caso in cui scaduto tale termine, l’inadempimento del Cliente persista; (ii) risolvere immediatamente il Contratto, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia la fornitura di prodotti su misura; (iii) le facoltà di cui ai punti (i) e (ii) che precedono possano essere esercitate da STAUFF ITALIA anche nel caso in cui il Cliente offra di prestare o presti idonea garanzia. Il Cliente inoltra rinuncia all’applicazione a suo favore dell’art. 1461 c.c.
4. Tempi di consegna - Ritardo nella consegna - Consegne parziali – Consegna su chiamata
4.1 Le scadenze e le date per le consegne e le prestazioni indicate da STAUFF ITALIA sono da considerarsi indicative, a meno che non sia stato espressamente promesso o concordato un termine fisso o una data fissa. Se è stata concordata la spedizione, le date e i tempi di consegna si riferiscono al momento della consegna al trasportatore, allo spedizioniere o ad altri terzi incaricati del trasporto. I termini stabili nel Contratto devono intendersi tutti a favore di STAUFF ITALIA.
4.2 La decorrenza del termine di consegna indicato da STAUFF ITALIA presuppone il chiarimento di tutte le questioni tecniche. Un ulteriore presupposto è l'esatto adempimento da parte del Partner Contrattuale degli obblighi su di lui gravanti in base al Contratto. In caso di approvazione dei campioni, il presupposto è che il Partner Contrattuale dia l'approvazione subito dopo la presentazione dei campioni o ci comunichi immediatamente i motivi per cui tale approvazione non può essere data.
4.3 Fermi restando i diritti esercitabili da STAUFF ITALIA in caso di inadempimento da parte del Cliente, il Cliente riconosce e accetta che STAUFF ITALIA possa esigere da lui una proroga o un rinvio delle date di consegna e di prestazione per il periodo di tempo in cui il Partner contrattuale non rispetta i suoi obblighi e/o doveri contrattuali nei confronti di STAUFF ITALIA.
4.4 Ai sensi dell’art. 1256 c.c., STAUFF ITALIA non potrà essere ritenuta responsabile per l'impossibilità di consegna o per ritardi nella consegna, nel caso in cui essi siano causati da cause di forza maggiore o da altri eventi imprevedibili al momento della conclusione del Contratto e non imputabili a STAUFF ITALIA. Qualora tali eventi rendano impossibile per STAUFF ITALIA la consegna o la prestazione e l'impossibilità non sia solo temporanea, l’obbligazione di STAUFF ITALIA si considererà estinta e il Contratto conseguentemente risolto, con gli effetti di cui all’art. 1463 c.c. Nel caso di impossibilità temporanea, le date di consegna e di prestazione saranno conseguentemente e ragionevolmente prorogate o posticipate a partire dal momento di insorgenza della impossibilità sopravvenuta, fermo restando che se il Partner Contrattuale, a causa del ritardo, non ha più interesse a ricevere la consegna, potrà risolvere il Contratto, fornendo a STAUFF ITALIA una dichiarazione scritta immediata.
4.5 Fermo restando che il verificarsi di un ritardo nella consegna da parte di STAUFF ITALIA è definito in base alle disposizioni di legge, il Cliente si obbliga a inviare a STAUFF ITALIA un sollecito, nel caso in cui ciò accada.
4.6 Il Cliente autorizza STAUFF ITALIA a effettuare consegne e prestazioni parziali, se esse sono applicabili per il Partner Contrattuale rispetto all’utilizzo previsto dal Contratto, se la consegna della Merce rimanente oggetto del Contratto è garantita e se il Partner Contrattuale non deve sostenere spese o costi aggiuntivi significativi a causa di ciò, a meno che STAUFF ITALIA non accetti di sostenere tali costi.
4.7 Se STAUFF ITALIA deve effettuare la consegna su chiamata, la chiamata deve essere effettuata al più tardi entro dodici mesi dalla Conferma d'Ordine, se non diversamente concordato per iscritto. Dopo la scadenza del termine dei dodici mesi o del termine diverso eventualmente concordato, STAUFF ITALIA è autorizzata a effettuare la consegna e a far valere i suoi diritti anche senza una chiamata da parte del Partner Contrattuale Il Partner Contrattuale sarà quindi obbligato ad accettare la consegna e a effettuare il pagamento.
4.8 In caso di ritardo nella consegna o di impossibilità, per qualsiasi motivo, della consegna, la responsabilità di STAUFF ITALIA è limitata al risarcimento dei danni, secondo quanto previsto dall’art. 8 che segue, rubricato “Responsabilità - Limitazioni di responsabilità”.
5. Riserva di proprietà
5.1 STAUFF ITALIA si riserva la proprietà della Merce fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dal Contratto. Se applicabile, STAUFF ITALIA si riserva la proprietà della Merce anche fino al ricevimento del pagamento integrale da parte del Cliente del saldo dei crediti e dei debiti reciproci.
5.2 La Merce con riserva di proprietà non può essere data in pegno a terzi o ceduta in garanzia fino al completo pagamento di tutti i crediti garantiti.
5.3 Il Cliente dovrà custodire gratuitamente la Merce con riserva di proprietà.
5.4 La lavorazione o la modifica da parte del Cliente del Prodotto consegnato avviene sempre per conto di STAUFF ITALIA. Se il Prodotto consegnato viene lavorato insieme a un altro oggetto che non appartiene a STAUFF ITALIA, STAUFF ITALIA acquisirà la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore Prodotto consegnato (da intendersi come importo finale della fattura, IVA inclusa) rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Per il resto, all'oggetto creato dalla lavorazione si applica lo stesso principio della merce consegnata con riserva di proprietà.
5.5 Se il Prodotto consegnato viene mescolato in modo indissolubile con altri oggetti che non appartengono a STAUFF ITALIA, STAUFF ITALIA acquisirà la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore del Prodotto consegnato (da intendersi come importo finale della fattura, IVA inclusa) rispetto agli altri oggetti mescolati al momento della miscelazione. Se la miscelazione viene effettuata in modo tale che l'oggetto del Cliente debba essere considerato l'oggetto principale, si intende che il Cliente ci trasferisce la proprietà pro-quota. Il Cliente dovrà tenere in custodia per STAUFF ITALIA il prodotto oggetto di proprietà esclusiva o di comproprietà emergente.
5.6 Il Cliente ha il diritto di rivendere e/o trasformare la Merce nel corso della sua normale attività commerciale. Tuttavia, il Cliente cede a STAUFF ITALIA, sin d'ora, tutti i diritti che gli derivano dalla rivendita a terzi della Merce. Con la presente STAUFF ITALIA accetta la cessione. Dopo la cessione il Cliente è autorizzato a riscuotere il credito per conto di STAUFF ITALIA fino alla revoca o alla cessazione dei pagamenti o dell'attività commerciale o fino alla richiesta di apertura di una procedura di insolvenza.
I crediti che il Cliente ha ceduto a STAUFF ITALIA in precedenza non possono essere ceduti a terzi. Lo stesso vale per i pegni. I trasferimenti a titolo di garanzia sono inammissibili.
5.7 In caso di mancato pagamento da parte del Cliente e di cessazione del pagamento e/o dell'attività commerciale, nonché in caso di richiesta di apertura di una procedura di insolvenza, STAUFF ITALIA si riserva la facoltà di esigere che il Partner Contrattuale le comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori e che le fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, le consegni i relativi documenti e informi i debitori (terzi) della cessione. Il diritto di STAUFF ITALIA di dare notizia della cessione in casi di questo tipo e di riscuotere i crediti direttamente rimane inalterato.
5.8 Il Cliente è tenuto a trattare con cura la proprietà esclusiva o comune. Qualora siano necessari interventi di manutenzione e assistenza, dovrà eseguirli a intervalli regolari e a sue spese.
5.9 Il Cliente è tenuto a informare immediatamente STAUFF ITALIA di qualsiasi accesso di terzi alla proprietà esclusiva o alla proprietà comune di STAUFF ITALIA, ad esempio in caso di pignoramento. Lo stesso vale in caso di danni o distruzione della merce. Il Cliente deve inoltre informare STAUFF ITALIA immediatamente di ogni cambio di proprietario della Merce e di ogni suo cambio di residenza.
5.10 Se il Cliente viola i precedenti obblighi di cui ai commi VIII e IX del presente articolo 5 e anche in caso di qualsiasi altro comportamento del Cliente contrario al Contratto, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo di acquisto alla data di scadenza, STAUFF Italia avrà il diritto di richiedere la consegna della Merce; ciò vale anche se STAUFF ITALIA non recede dal Contratto contemporaneamente. Se il Cliente non paga il prezzo d'acquisto dovuto, STAUFF ITALIA potrà richiedere la restituzione della Merce solo nel caso in cui abbia precedentemente fissato al Cliente un termine ragionevole per il pagamento senza successo o se la fissazione di questo tipo di termine non è necessario secondo le disposizioni di legge.
Se non dichiarato espressamente per iscritto, il ritiro della Merce non costituisce recesso dal Contratto nei confronti del Cliente. Le previsioni precedenti si applicano di conseguenza in caso di cessazione dell'attività o del pagamento, fatte salve le norme in materia di procedure concorsuali e di fallimento. Dopo aver ritirato la Merce, STAUFF ITALIA avrà il diritto di utilizzarla. Il ricavato dell'utilizzo viene compensato con il debito del Partner Contrattuale, detratti i costi di utilizzo ragionevoli.
5.11 STAUFF ITALIA si impegna a svincolare le garanzie a cui ha diritto, su richiesta del Partner Contrattuale e nella misura in cui il valore liquidabile delle garanzie superi di oltre il 10% i crediti da tutelare; la scelta delle garanzie da svincolare spetta a STAUFF ITALIA.
6. Trasferimento del rischio - Presa in consegna - Mancata accettazione
6.1 Le consegne vengono effettuate franco fabbrica. Questo è anche il luogo di esecuzione. La Merce viene spedita in un altro luogo di destinazione su richiesta e a spese del Cliente (vendita con consegna in un luogo diverso dal luogo di adempimento). Se non concordato diversamente, STAUFF ITALIA è autorizzata a determinare le modalità di spedizione (in particolare: società di spedizione, percorso di spedizione, imballaggio). La spedizione sarà assicurata da STAUFF ITALIA contro il furto, la rottura, il transito, i danni da incendio o acqua o altri rischi assicurabili solo su espressa richiesta del Cliente e a sue spese.
6.2 STAUFF ITALIA non ritirerà gli imballaggi per il trasporto e tutti gli altri imballaggi in conformità alla normativa sugli imballaggi; essi diventeranno di proprietà del Cliente; sono esclusi i pallet e le casse a traliccio.
6.3 Il rischio di perimento e deterioramento accidentale della Merce passa al Cliente al più tardi al momento della consegna. Tuttavia, in caso di vendita con consegna in un luogo diverso da quello di esecuzione, il rischio di perimento e deterioramento accidentale della Merce si trasferisce già al momento della consegna della Merce allo spedizioniere, al trasportatore o a qualsiasi altra persona o istituzione incaricata della spedizione. Se è stata concordata l'accettazione, questa è determinante per il trasferimento del rischio. Se il Cliente è in ritardo nell'accettazione, questa sarà considerata come accettazione o presa in consegna.
6.4 Se l’accettazione è stata concordata nel Contratto, la Merce si considera accettata, se
- la consegna è stata completata; e
- STAUFF ITALIA ha informato il Cliente di cosa si intende per accettazione presunta della Merce ai sensi del presente paragrafo e lo ha invitato ad accettare la consegna; e
- sono trascorsi 12 giorni lavorativi dalla consegna oppure il Cliente ha iniziato a utilizzare l'articolo acquistato e in questo caso sono trascorsi 12 giorni lavorativi dalla consegna; e
- il Cliente non ha preso in consegna la Merce entro questo termine per un motivo diverso da un difetto di cui ha informato STAUFF ITALIA e che rende impossibile l'uso o influisce in modo sostanziale sull'uso dell'articolo acquistato.
6.5 Nel caso in cui il Cliente sia in ritardo nell'accettazione o non collabori o nel caso in cui la consegna da parte di STAUFF sia ritardata per altri motivi imputabili al Cliente, STAUFF ITALIA avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni che ne derivano, comprese le spese aggiuntive (ad es. spese di stoccaggio). Le spese di magazzinaggio per settimana o parte di essa ammontano allo 0,25% dell'importo netto della fattura degli articoli di consegna da immagazzinare più l'IVA. La prova di un danno maggiore e le possibili azioni legali da parte di STAUFF ITALIA rimangono inalterate; tuttavia, l'importo forfettario deve essere tenuto in considerazione in eventuali ulteriori richieste di denaro. Il Cliente può fornire la prova che STAUFF ITALIA non abbia subito alcun danno o che abbia subito solo un danno significativamente inferiore all’importo forfettario sopra indicato.
7. Diritti del Partner Contrattuale in caso di vizi
7.1 In merito ai diritti del Cliente in caso di vizi della cosa venduta (compresa l'installazione difettosa o le istruzioni di installazione inadeguate) valgono le disposizioni di legge di cui agli art. 1490 e ss. c.c., se non diversamente specificato nel presente articolo, ove applicabile.
7.2 La valutazione dell'esistenza di un vizio deve essere effettuata in base alle norme di legge. Il vizio deve essere tale da rendere la cosa venduta inidonea all’uso a cui è destinata o da diminuirne in modo apprezzabile il valore.
7.3 I reclami del Cliente per vizi della cosa venduta presuppongono che il Cliente abbia denunciato i vizi entro i termini che seguono: (i) entro e non oltre otto giorni di calendario dalla consegna, nel caso di vizi facilmente riconoscibili; (ii) entro e non oltre otto giorni di calendario dall’accettazione, se concordata; (iii) entro e non oltre otto giorni di calendario dalla scoperta, negli altri casi. Nel caso in cui la Merce venduta debba essere trasportata, i termini indicati decorrono dal ricevimento della Merce da parte del Cliente ovvero dall’accettazione, successiva al ricevimento, se in relazione a una vendita con consegna in luogo diverso da luogo di adempimento, è concordata l’accettazione. La denuncia dei vizi deve avvenire per iscritto. È sufficiente che la denuncia sia inviata entro il termine indicato per rispettare tale termine. Nel caso in cui il Cliente non invii la denuncia nei termini qui indicati, il Cliente decade dalla garanzia per i vizi.
7.3 bis L’azione per la denuncia dei vizi si prescrive, in ogni caso, entro un anno dalla consegna, fermo restando che se il Cliente è convenuto per l’esecuzione del Contratto può sempre far valere la garanzia, purché il vizio sia stato denunciato nei termini indicati nell’art. 7.3 che precede e prima del decorso di un anno dalla consegna.
7.4 Se la Merce consegnata presenta vizi, fermo restando il disposto dell’art. 1492 c.c., il Cliente riconosce a STAUFF ITALIA la facoltà di scegliere, in un primo momento, entro un termine ragionevole, se procedere alla riparazione, fornendo una prestazione supplementare ed eliminando il vizio (eliminazione di un vizio) o se procedere alla sostituzione della Merce viziata, consegnando un prodotto esente da vizi (fornitura sostitutiva).
7.5 Il Cliente autorizza STAUFF ITALIA a far dipendere l'eliminazione dovuta di un difetto dal pagamento del servizio di restituzione dovuto dal cliente. Il Cliente, tuttavia, ha diritto di trattenere una quota ragionevole in proporzione al vizio.
L'eliminazione di un vizio da parte di STAUFF ITALIA non comprende lo smontaggio dell'articolo difettoso o il suo rimontaggio, se STAUFF ITALIA non era originariamente obbligata a eseguire il montaggio.
7.6 Il Cliente è tenuto a concedere a STAUFF ITALIA il tempo e la possibilità necessari per l'eliminazione legale del vizio e, in particolare, a consegnare a STAUFF ITALIA la merce rifiutata a scopo di controllo. In caso di fornitura sostitutiva, il Cliente dovrà restituire a STAUFF ITALIA l'articolo difettoso secondo le disposizioni di legge.
7.7 Le spese necessarie per la verifica e l'eliminazione dei vizi, in particolare i costi di trasporto, infrastruttura, manodopera e materiale, sono a carico di STAUFF ITALIA, se il vizio lamentato esiste effettivamente. Se non concordato diversamente, il luogo di esecuzione dell'eliminazione di un difetto è il luogo della sede legale di STAUFF ITALIA; in ogni caso, STAUFF ITALIA non sosterrà eventuali maggiori costi dovuti al trasporto dell'oggetto della fornitura in un luogo diverso da quello di esecuzione. Se la richiesta di eliminazione di un difetto da parte del Cliente si rivela ingiustificata, STAUFF ITALIA si riserva il diritto di chiedere al Cliente il rimborso dei costi che ne sono derivati.
7.8 Se l'eliminazione del difetto è fallita o se il termine ragionevole fissato dal Cliente per l'eliminazione del difetto è scaduto senza esito o è inutile ai sensi delle norme di legge, il Cliente può recedere dal contratto, ridurre il prezzo d'acquisto, chiedere il risarcimento dei danni o il rimborso delle spese e far valere i diritti di ritenzione, ove applicabili. La stessa previsione si applica, per quanto compatibile, in caso di fornitura sostitutiva, nel caso in cui non sia stata eseguita nel termine previsto o non sia comunque andata a buon fine. È escluso il diritto del Cliente di risolvere il Contratto in caso di vizi insignificanti che rendano l’inadempimento di scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse del Cliente.
7.9 I diritti del cliente al risarcimento dei danni o al rimborso delle spese sussistono solo nei limiti di cui all’art. 8 che segue rubricato “Responsabilità - Limitazioni di responsabilità”. Essi sono altrimenti esclusi.
7.10 La garanzia non è applicabile se il Cliente modifica o fa modificare da terzi l'oggetto della fornitura senza il consenso di STAUFF ITALIA, rendendo così impossibile o irragionevolmente difficile l'eliminazione del difetto. In ogni caso, il Cliente dovrà sostenere i costi aggiuntivi che, a causa della modifica, STAUFF ITALIA abbia eventualmente sostenuto per l'eliminazione del difetto.
7.11 In caso di vendita di beni di seconda mano, la garanzia per vizi e quella per qualità promesse ed essenziali è esclusa.
7.12 Se un vizio è imputabile a STAUFF ITALIA, il Cliente potrà richiedere il risarcimento dei danni alle condizioni e limiti di cui all’art. 8 che segue rubricato “Responsabilità - Limitazioni di responsabilità”.
8. Responsabilità - Limitazioni di responsabilità
8.1 Salvo quanto diversamente previsto, ove applicabile, dalle presenti condizioni generali di contratto e dalle seguenti disposizioni, in caso di violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali STAUFF ITALIA risponde secondo le disposizioni di legge applicabili.
8.2 In caso di dolo e colpa grave, STAUFF ITALIA risponde dei danni, indipendentemente dalla causa giuridica degli stessi.
8.3 In caso di colpa lieve STAUFF ITALIA risponde solo: a) per i danni derivanti da lesioni fisiche, personali o alla salute, b) per i danni derivanti dalla violazione di obblighi contrattuali rilevanti, intendendosi per tali gli obblighi che tutelano la posizione giuridica del Partner Contrattuale che è rilevante ai fini del Contratto e che il Contratto è destinato a garantirgli in conformità del suo contenuto e del suo scopo; sono obblighi contrattuali rilevanti anche gli obblighi il cui adempimento rende possibile, in primo luogo, l'esecuzione del contratto e sul cui rispetto il Partner Contrattuale fa regolarmente e può fare affidamento. Tuttavia, in tale ultimo caso, la responsabilità di STAUFF ITALIA è limitata al risarcimento del danno tipico e prevedibile che ne può derivare.
8.4 Le limitazioni di responsabilità di cui all’art. 8.3 che precede non trovano applicazione nel caso in cui STAUFF ITALIA abbia occultato in modo fraudolento un vizio o abbia fornito una garanzia per la qualità della Merce. Lo stesso vale per i reclami del Partner Contrattuale ai sensi della normativa sulla responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi.
8.5 Il Cliente potrà recedere dal Contratto o notificare a STAUFF ITALIA una diffida, nel caso di una violazione di obblighi che non possa essere qualificata come vizio della cosa venduta, solo se tale violazione è imputabile a STAUFF ITALIA. È escluso il diritto di recesso ad nutum dell'acquirente. Per tutto il resto valgono i presupposti e le conseguenze legali previste dalla legge.
9. Termini di prescrizione
9.1 I termini di prescrizione delle azioni nascenti dal Contratto sono quelli stabiliti dalla legge.
10. Diritti di proprietà intellettuale
10.1 Ciascuna parte contraente dovrà informare per iscritto, senza indugio, l'altra parte, almeno sotto forma di testo, nel caso in cui siano avanzate nei suoi confronti pretese da parte di terzi basate sulla violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale, compreso il diritto d'autore.
10.2 Se STAUFF ITALIA produce qualcosa in base alle istruzioni del Cliente o se essa effettua consegne in base alle specifiche del Cliente, quest'ultimo è obbligato a tenere STAUFF ITALIA indenne dalle rivendicazioni di terzi.
10.3 Il Cliente riconosce e accetta che, se la Merce viola un diritto di proprietà industriale o intellettuale, compreso il diritto d'autore, di terzi, STAUFF ITALIA, a sua scelta e a sue spese, modificherà o sostituirà la Merce in modo tale da non violare ulteriormente i diritti di Terzi, fermo restando che l'oggetto di tale fornitura continuerà a soddisfare le funzioni concordate di cui al Contratto, ovvero procurerà al Cliente il diritto di sfruttamento mediante la conclusione di un contratto di licenza. Se STAUFF ITALIA non riuscisse a portare a termine tali attività entro un periodo di tempo ragionevole, il Cliente avrà il diritto di recedere dal contratto o di ridurre adeguatamente il prezzo di acquisto. Eventuali richieste di risarcimento danni sono soggette alle disposizioni di cui all’art. 8 che precede, rubricato “Responsabilità - Limitazioni di responsabilità”. Le disposizioni precedenti non trovano applicazione nei casi descritti nel comma 2, del presente articolo 10.
10.4 In caso di violazioni relative a prodotti di altri produttori forniti da STAUFF ITALIA, STAUFF ITALIA, a sua scelta e a spese del Partner Contrattuale, farà valere i suoi diritti nei confronti dei produttori o dei fornitori suoi danti causa ovvero li cederà al Partner Contrattuale. Richieste di risarcimento nei confronti di STAUFF ITALIA sulla base del presente art. 10, rubricato “Diritti di proprietà intellettuale” possono essere effettuate solo se l'esecuzione giudiziaria dei diritti di cui sopra nei confronti dei produttori e dei fornitori danti causa di STAUFF ITALIA non ha avuto successo o, ad esempio, è inutile a causa dell'insolvenza.
11. Disposizioni finali
11.1 Alle presenti CGV, al Contratto e a tutti i rapporti giuridici tra STAUFF ITALIA e il Cliente si applica la legge italiana, con esclusione di tutte le convenzioni internazionali e sovranazionali, e, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG). I presupposti e gli effetti della riserva di proprietà di cui all’art. 5 che precede sono soggetti al diritto del rispettivo luogo di deposito della Merce, nella misura in cui la scelta della legge italiana come legge del Contratto sia inammissibile e/o non valida.
11.2 La lingua del Contratto è l’italiano.
11.3 Il foro competente per tutte le controversie derivanti e connesse al Contratto è quello del luogo ove STAUFF ITALIA ha la sede legale ovvero, a scelta di STAUFF ITALIA, quello del luogo in cui ha la sede legale il Cliente. Per le azioni legali contro STAUFF ITALIA, il foro competente è quello in cui STAUFF ITALIA ha la sede legale, nella misura in cui ciò non sia in contrasto con disposizione di legge relative a tribunali di competenza esclusiva.
11.4 Se una disposizione, presente o futura, del Contratto dovesse essere o diventare invalida o nulla, ciò non pregiudicherà la validità di tutte le altre disposizioni del Contratto, a meno che tale invalidità o nullità non renda eccessivamente onerosa o impossibile la prestazione di una o di entrambe le parti contrattuali. La disposizione invalida o nulla sarà sostituita con una clausola valida, il cui contenuto giuridico ed economico sia conforme alla clausola invalida o nulla e allo scopo generale del Contratto. La medesima disposizione si applica, mutatis mutandis, nel caso in cui, dopo la conclusione del Contratto, emerga una lacuna che debba essere colmata.
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Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., il Cliente approva specificamente le seguenti clausole del Contratto: 2.7, ult.cpv. (esclusione della garanzia per mancanza di qualità promesse ed essenziali, salvo diverso accordo); 2.10 (esclusione della validità del campione come garanzia di qualità); 3.4 (rinuncia alla compensazione legale); 3.5 (facoltà di sospendere l’esecuzione del Contratto nel caso di peggioramento delle condizioni economiche del Cliente); 4.1 (valore indicativo dei termini di scadenza); 4.7 (effetti dello scadere del termine per la consegna, in caso di consegna su chiamata); 4.8 (limitazione di responsabilità nel caso di ritardo/impossibilità della consegna); 5.2 (divieto di dazione in pegno o in garanzia della Merce con riserva di proprietà); 5.10 (facoltà di STAUFF ITALIA di recedere dal Contratto in caso di ritiro della Merce per violazioni contrattuali); 6.3 (accettazione presunta della Merce da parte del Cliente); 6.4 (presupposti dell’accettazione presunta); 7.3 (decadenza dalla garanzia per vizi nelle ipotesi di mancata denuncia entro termini diversi da quelli di legge); 7.9 (limitazione di responsabilità nel caso di diritto del Cliente al risarcimento del danno o al rimborso delle spese ); 7.10 (esclusione della garanzia per vizi nel caso di Merce modificata senza il consenso di STAUFF ITALIA); 7.11 (esclusione della garanzia per vizi e per mancanza di qualità promesse o essenziali nel caso di vendita di Merce di seconda mano); 7.12 (limitazione di responsabilità nel caso di vizi della Merce venduta); 8.3 (limitazione di responsabilità in caso di colpa lieve); 10.3 (limitazione di responsabilità nel caso di richieste di risarcimento danni per violazione di diritti di proprietà industriale/intellettuale); 10.4 (limitazione alla possibilità del Cliente di richiedere il risarcimento del danno in caso di violazione di diritti di proprietà industriale/intellettuale da parte di STAUFF ITALIA); 11.3 (foro competente)